COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
L’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche testualmente recita:
“Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta dal Sindaco o di un rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio comunale in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni del giudice popolare nella Corte di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello”;
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO:
- detta Commissione deve essere rinnovata a seguito delle consultazioni amministrative che hanno avuto luogo il 05 giugno 2016 e rimane in carica sino alla fine della consiliatura;
Delibera del Consiglio Comunale N.21 del 23/06/2016
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